Ente Bilaterale dell' Artigianato Toscano

Pagata da FSBA la cassa integrazione relativa al mese di febbraio 2024

(29/03/2024) Venerdì 29 marzo 2024 il Fondo nazionale FSBA ha effettuato i pagamenti della cassa integrazione AIS relativa a febbraio 2024.

In Toscana i pagamenti hanno riguardato 3.340 lavoratori per un importo lordo complessivo pari ad oltre 1 milione 398mila euro, che salgono a quasi 2 milioni e 98mila euro includendo il costo dei contributi pensionistici, la cosiddetta “contribuzione correlata”.

Ad essere andate in pagamento il 29 marzo sono state le pratiche FSBA regolari rendicontate entro il 25 marzo 2024.

I prossimi pagamenti avverranno martedì 30 aprile 2024 e riguarderanno le pratiche regolari rendicontate entro il 25 aprile 2024.

Il trend delle domande mensili di cassa integrazione FSBA resta purtroppo alto in Toscana: alla data del 29 marzo 2024, le domande valide per novembre 2023 erano state 673, quelle per dicembre 696, per poi passare alle 673 per gennaio 2024, alle 704 relative a febbraio 2024 ed alle 662 attualmente presenti in SINAWEB per la mensilità di marzo 2024.

Ricordiamo che i bonifici bancari vengono effettuati da FSBA sul conto corrente delle aziende richiedenti. Le aziende sono tenute ad inserire nella prima busta paga utile del lavoratore gli importi lordi ricevuti, assoggettandoli soltanto ad Irpef.

I dettagli delle cifre spettanti a ciascun avente diritto sono visibili dentro ogni dettaglio pratica in SINAWEB, cliccando sul pulsante Pagamenti e quindi su Dettaglio Dipendenti.

Le pratiche AIS prevedono un termine massimo di 90 giorni entro cui rendicontare: trascorso tale termine senza che la pratica FSBA sia stata rendicontata, la stessa decade e viene respinta in via definitiva.

IMPORTANTE! Ricordiamo che in data 28 marzo 2024 sono arrivate novità sostanziali dal Fondo nazionale FSBA, sia in termini di AIS (verbali soltanto mensili e soprattutto preventivi, protocollati in data antecedente alla sospensione) che in termini di ACIGS (l'anzianità lavorativa minima sale a 90 giorni).

Questi sono i link aggiornati alle nuove procedure:

Procedure operative FSBA - AIS e ACIGS

Procedure operativa FSBA - ACIGS

Riportiamo di seguito quanto pubblicato da FSBA:

In relazione alle procedure adottate per la gestione delle prestazioni AIS del 14/12/2022 e delle prestazioni ACIGS del 26/01/2024, il Consiglio Direttivo adotta le seguenti modifiche che avranno effetto a partire dalle domande protocollate a decorrere dal 1° maggio 2024. Le modifiche non avranno effetto sulle domande protocollate entro il 30 aprile 2024.

AIS

1) Mensilizzazione degli accordi: gli accordi dovranno avere durata mensile uniformandosi alla durata delle domande. Fermo restando quanto previsto al successivo punto 2), nel periodo di transizione saranno ritenuti validi accordi trimestrali solo se sottoscritti entro il 30/04/2024.

2) Decorrenza prestazione solo dopo la protocollazione: a pena di esclusione, le domande devono essere presentate preventivamente rispetto al periodo di trattamento richiesto. Non saranno concesse deroghe in caso di tardiva protocollazione della domanda.

3) Caricamento in piattaforma del documento del legale rappresentante: al fine di verificare le dichiarazioni rese, sarà necessario caricare in piattaforma il documento del legale rappresentante ogni volta che si presenta una nuova domanda.

4) Comunicazione alle organizzazioni sindacali – omogeneizzazione con procedure ACIGS. L’impresa comunica per iscritto (tramite e-mail, PEC o raccomandata a mano) alle RSU/RSA (ove presenti) e ai delegati di bacino e/o alle rappresentanze territoriali dei sindacati dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale la volontà di ricorrere alla AIS.

5) Dati di bilancio anno fiscale antecedente alla presentazione della domanda (FATTURATO, UTILE, PAREGGIO, PERDITA, DEBITI VERSO FORNITORI)

ACIGS

1) 90 giornate di anzianità lavorativa del dipendente: per poter essere posti in trattamento di sospensione o riduzione previsto dalle causali ACIGS, i dipendenti dovranno avere una anzianità lavorativa presso il datore di lavoro richiedente la prestazione di almeno 90 giorni.

2) Periodo di blocco delle domande in caso di interruzione anticipata. Qualora l’impresa comunicasse di aver ripreso l’attività produttiva prima della scadenza della domanda approvata, la stessa non potrà presentare ulteriori domande prima che sia decorso il termine di 60 giorni di calendario per la protocollazione, fermo restando i limiti e le decorrenze previsti dalle procedure ACIGS.

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