Ente Bilaterale dell' Artigianato Toscano

Aderire

REGOLE DI CALCOLO - ANNO 2024

Per aderire alla bilateralità occorre versare mensilmente su F24 con codice EBNA, inserendo inoltre ogni mese il codice EBNA negli Uniemens dei lavoratori. Così facendo, ogni mese i dati di azienda e lavoratori vengono inviati direttamente dall'INPS all'EBNA. In ragione di tali automatismi non è richiesta (e non è prevista) una scheda di adesione all'EBRET: l'iscrizione è automatica.

ATTENZIONE! Dal gennaio 2023 il versamento EBNA è dovuto anche per i lavoranti a domicilio; essi hanno adesso diritto sia alla cassa integrazione FSBA che alle prestazioni EBRET.

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Calcolo mensile EBNA comprensivo della quota regionale

(in vigore dall’1.1.2023; calcolo per ciascun dipendente in forza all’azienda, compresi i lavoranti a domicilio; il contributo di solidarietà M980 va versato su DM10/UNIEMENS; il calcolo del numero dei dipendenti va effettuato mensilmente sulla media del semestre precedente, applicando le regole INPS)

Tabella di calcolo versamento EBNA anno 2023 Toscana

ECCEZIONE 1 - Aziende che applicano il CCNL G113 (Lavoratori dipendenti dell’Impresa Cineaudiovisiva)

Per le aziende che applicano il CCNL G113, le regole esposte in tabella si applicano a partire dall'1 giugno 2023 in poi. E' con tale vigenza infatti che l'Accordo interconfederale del 17 dicembre 2021 è stato recepito all'interno del CCNL.

ECCEZIONE 2 - Aziende che applicano il CCNL IC37 (Lavoratori dipendenti dalle Imprese artigiane di Noleggio autobus con conducente e attività correlate)

Per le aziende che applicano il CCNL IC37, le regole esposte in tabella si applicano a partire dall'1 luglio 2023 in poi. Il 14 giugno 2023, infatti, le Parti Sociali hanno sottoscritto un Accordo integrativo in base al quale è stato integralmente recepito all'interno del CCNL l'Accordo interconfederale del 17 dicembre 2021.

ECCEZIONE 3 - Aziende che applicano il CCNL K712 (Imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali)

Per le aziende che applicano il CCNL K712, le regole esposte in tabella si applicano a partire dall'1 dicembre 2023 in poi. E' con tale vigenza infatti che l'Accordo interconfederale del 17 dicembre 2021 è stato recepito all'interno del CCNL.

ECCEZIONE 4 - Aziende che applicano CCNL artigiani ad oggi non rinnovati, e cioè:

G132 (CCNL per i generici dipendenti operanti sui set di ripresa Cineteleaudiovisiva)

Regole di calcolo del versamento EBNA nel caso del CCNL sopra elencato:

- Azienda artigiana fino a 15 dipendenti: 0,60% + euro 7,65 + euro 4,00 (imponibile M980 euro 4,27, dato da 2,27 + 2,00)

- Azienda artigiana con più di 15 dipendenti: 1% + euro 7,65 + euro 4,00 (imponibile M980 euro 4,27, dato da 2,27 + 2,00)

- Azienda non artigiana: euro 15,65 (imponibile M980 euro 7,64, dato da 5,64 + 2,00)

RIPARTIZIONE DELLA QUOTA VARIABILE

La quota variabile FSBA è per tre quarti a carico dell’azienda, per un quarto a carico del lavoratore.

Aliquota 0,60% dell’imponibile previdenziale: 0,45% a carico azienda + 0,15% a carico dipendente

Aliquota 1,00% dell’imponibile previdenziale: 0,75% a carico azienda + 0,25% a carico dipendente

QUOTA REGIONALE VIGENTE IN TOSCANA

La quota integrativa regionale EBRET è di euro 4,00 mensili a dipendente. A tale quota si aggiunge l’ulteriore quota di euro 15,00 a dipendente (OR.BI.TA.) per le aziende toscane che applicano il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni. Queste quote sono già comprese nelle cifre indicate in tabella.

N.B.

  • Si consiglia di verificare sempre l’inquadramento dell’azienda nel cassetto previdenziale INPS
  • In base alla Circolare INPS n. 53 del 12-04-2019, le aziende artigiane nate dopo la data del 12 aprile 2019 devono richiedere all’INPS, tramite cassetto previdenziale, l’assegnazione del codice di autorizzazione 7B, senza il quale non è possibile richiedere le prestazioni di cassa integrazione FSBA; per le aziende nate prima di tale data l’assegnazione del 7B è stata invece automatica da parte dell’INPS
  • L’unica modalità per effettuare il versamento EBNA è su F24 con codice EBNA
  • Il calcolo della parte variabile della quota EBNA (0,60% oppure 1,00%) deve comprendere anche l’imponibile della tredicesima e comunque ogni elemento retributivo soggetto a RIP - Retribuzione Imponibile Previdenziale
  • Ogni mese nella denuncia Uniemens, nella sezione denuncia individuale, occorre valorizzare il codice "EBNA" (INPS, circ. 122/2010) nell'elemento <CodConv> dell'elemento <Conv>, con il relativo importo mensile, composto sia dalla quota fissa che dalla quota variabile, ed il relativo mese di competenza del versamento effettuato nell'attributo <Periodo>.

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F24 ed Uniemens: come versare

Le imprese aderenti devono versare su F24 una quota onnicomprensiva per la bilateralità.

L'iscrizione si perfeziona tramite versamento mensile su modello F24, rigo unico, nella "SEZIONE INPS" con causale tributo "EBNA", attribuita dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 70/E del 08/07/2010.

Detto versamento ricomprende in un'unica quota quanto destinato all'EBNA, al funzionamento di FSBA, alla sicurezza sul lavoro, alle quote per la rappresentanza, alle prestazioni che vengono erogate dagli Enti Bilaterali Regionali nonché al loro funzionamento.

Parallelamente, nella denuncia Uniemens, nella sezione denuncia individuale, occorre valorizzare il codice "EBNA" (INPS, circ. 122/2010) nell'elemento <CodConv> dell'elemento <Conv>, con il relativo importo mensile, composto sia dalla quota fissa che dalla quota variabile, ed il relativo mese di competenza del versamento effettuato nell'attributo <Periodo>.

Per tutte le tipologie di impresa la quota di contribuzione in cifra fissa mensile è dovuta per intero anche per tutti i lavoratori con contratto part-time, in quanto gli stessi lavoratori usufruiscono in egual misura delle prestazioni coperte dal contributo. Il contributo è infatti relativo a tutti i lavoratori dipendenti in forza, anche per frazione di mese, sia che pratichino lavoro a tempo pieno che parziale.

La retribuzione imponibile previdenziale sulla quale calcolare le quote variabili della contribuzione destinata a FSBA è determinata in applicazione delle disposizioni generali di legge. La retribuzione imponibile utile al calcolo, pertanto, include anche le mensilità aggiuntive contrattualmente previste. In assenza di retribuzione imponibile previdenziale nel mese (es. maternità, infortunio ecc.), resta comunque dovuta la quota fissa della contribuzione (EBNA + EBRET).

La quota variabile è così ripartita: tre quarti a carico dell'azienda, un quarto a carico del dipendente.

Sono escluse dal campo di applicazione le imprese che adottano i CCNL dell'edilizia, in quanto organizzate in altri Fondi.

La quota di solidarietà del 10% di contribuzione prevista dalla Legge 103/1991 (codice M980 su DM10/Uniemens) è dovuta all'INPS per la parte di contribuzione relativa alle prestazioni ed al funzionamento degli Enti Bilaterali Regionali. Per l’imponibile mensile su cui dev'essere calcolato il contributo M980 vi rimandiamo alla tabella sopra pubblicata.

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Regolarità contributiva EBNA (al momento della richiesta di prestazione)

Per l'accesso alle prestazioni di livello nazionale (FSBA): dal gennaio 2019 compreso in poi

Per l'accesso alle prestazioni di livello regionale (EBRET): 24 mesi al momento della richiesta di prestazione

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Procedura per il RIMBORSO di eventuali somme non dovute

In caso di versamenti duplicati, erronei o non dovuti è possibile chiedere il rimborso, inviando all'EBRET la seguente documentazione:

  • Modulo di richiesta di rimborso
  • documento di identità
  • modello F24 del versamento
  • modello UNIEMENS o Attestazione della Denuncia Contributiva del periodo di riferimento del versamento

La documentazione va inviata ad ebret@ebret.it o ad ebret@pec.it.

ATTENZIONE! Si ricorda che il limite prescrizionale per presentare la richiesta di rimborso è di 5 anni rispetto alla competenza da rimborsare.

L'EBRET si occupa esclusivamente della fase istruttoria delle pratiche di rimborso mentre è l'EBNA ad effettuare il relativo bonifico.

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STORICO DELLE REGOLE DI CALCOLO. Questi erano i criteri in vigore per tutto l'anno 2022:

EBNA2022nov-agg

Codici contratti artigiani

Vigenza dell'aumento della quota fissa nazionale EBNA (4 euro mensili a dipendente; in base ad Accordo Interconfederale nazionale del 17/12/2021, rinnovi contrattuali, delibera EBNA del 28/7/2022):

Gennaio 2022

- Area Meccanica (il settore comprende Metalmeccanica, Impiantistica, Odontotecnici, Orafi)

- Area Alimentazione e Panificazione

- Logistica, Trasporto Merci e Spedizione

Febbraio 2022

- PMI Area Tessile Moda - Chimica Ceramica e Lavorazioni piastrelle in terzo fuoco

Maggio 2022

- Area Legno-Lapidei

- Area Tessile Moda - Chimica Ceramica

Giugno 2022

- Area Comunicazione

Agosto 2022

- Aziende artigiane che applicano CCNL non artigiani

Ottobre 2022

- Area Acconciatura ed Estetica

Novembre 2022

- Area Imprese di Pulizia, Disinfezione ecc.

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A partire dal 1° luglio 2010, la bilateralità prevista dagli accordi e dai contratti collettivi dell'artigianato è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria firmatarie degli accordi medesimi, in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all'interno dei contratti collettivi di categoria e rappresentano un diritto contrattuale di ogni lavoratore. L'impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori.

Nel 2016, i Consigli Direttivi di EBNA e di FSBA hanno deliberato in merito alla nuova contribuzione a cui devono attenersi le imprese ed i lavoratori al fine di ottenere le prestazioni previste dal Decreto Legislativo 148/2015. L'Accordo Interconfederale del 7 febbraio 2018 ha chiarito ulteriormente la sfera di applicazione del contributo EBNA. Il 21 giugno 2019 l'Accordo Regionale Interconfederale ha ampliato le prestazioni EBRET, rimodulando la quota EBNA. Ulteriori modifiche sono arrivate con l'Accordo Interconfederale nazionale del 17 dicembre 2021.

Allegati
Accordo Interconfederale Nazionale 17 dicembre 2021 (Rimodulazione quota nazionale EBNA)
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Accordo Interconfederale regionale 21.06.2019
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Accordo Interconfederale nazionale 7.02.2018
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Delibera EBNA 19.01.2016 e Nota esplicativa EBNA 26.01.2016
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