(8/1/2025) La Legge n. 199 del 20 dicembre 2024, con cui è stato convertito in Legge il Decreto n. 160 del 28 ottobre 2024, all'art. 2 ha esteso fino al 31 gennaio 2025 (per un massimo di 12 settimane) la possibilità di ricorrere alla CIG in deroga per il Sistema Moda, ampliando inoltre la platea dei potenziali beneficiari.
Il provvedimento riguarda le aziende anche artigiane che abbiano in media da 1 a 15 dipendenti, che abbiano del tutto esaurito la cassa integrazione ordinaria a disposizione e che operino nei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero (TAC) e conciario ed anche, per le sole attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda, nelle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella A annessa al decreto e dal codice ATECO 25.62.00.
Il budget complessivo del provvedimento è pari a 73,6 milioni di euro per l'anno 2024 ed a 36,8 milioni di euro per l'anno 2025.
A disciplinare la materia è la Circolare n. 99, che è stata pubblicata dall'INPS il 26 novembre 2024 e che regolamenta le modalità di accesso alla CIG in deroga per il Sistema Moda.
Le domande di CIG in deroga devono essere presentate all'INPS (non a FSBA) e possono riguardare il periodo che va dal 29 ottobre 2024 al 31 gennaio 2025 compresi. Le domande vanno trasmesse in via telematica attraverso la piattaforma "OMNIA IS", attiva a tal fine a partire dal 3 dicembre 2024; da tale data in poi, le domande devono essere trasmesse all'INPS entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa.
Nel caso delle aziende artigiane, consigliamo di accedere a SINAWEB e scaricare l'attestato che certifica lo stato di utilizzo dell'AIS. Al riguardo occorre entrare nel dettaglio di una qualunque delle domande FSBA dell'azienda in SINAWEB; sulla destra, sotto i contatori, appare questo nuovo pulsante sul quale occorre cliccare per scaricare l'attestato in pdf:
I datori di lavoro artigiani, in alternativa alla dichiarazione di responsabilità, possono infatti allegare alla domanda la certificazione fornita loro da FSBA.
Sempre con riferimento al settore dell'artigianato, i datori di lavoro che richiedono la CIG in deroga devono contemporaneamente darne comunicazione a FSBA tramite una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, indicando il periodo della richiesta della misura oggetto della domanda. Tale dichiarazione dev'essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo fsba@pec.it.