IMPORTANTE! Ricordiamo che nelle pratiche di cassa integrazione FSBA è entrata in vigore la "regola dei 15 giorni". Per le domande FSBA relative a marzo 2023 ed ai mesi seguenti, la protocollazione della domanda deve obbligatoriamente avvenire entro il quindicesimo giorno di calendario rispetto alla data di inizio della domanda. Una domanda FSBA con inizio 1 marzo 2023, ad esempio, dovrà essere protocollata entro e non oltre il 15 marzo 2023, altrimenti SINAWEB bloccherà la protocollazione e per ottenere una domanda valida sarà necessario modificare la data di inizio della domanda, perdendo così irrimediabilmente dei giorni di cassa integrazione.
Ricordiamo inoltre che, mentre il verbale per AIS può avere validità fino a 3 mesi consecutivi, le domande di AIS sono invece ESCLUSIVAMENTE DI DURATA MENSILE: ogni mese deve avere la sua domanda distinta ed il suo ticket INPS univoco, di tipo "Assegno Ordinario FSBA anno 2023".
L'azienda può ad esempio presentare in SINAWEB una domanda per il mese di aprile 2023, nell'ambito della quale indica che vuole un verbale che vada da aprile 2023 a giugno 2023. Quel verbale di 3 mesi, firmato da azienda e sindacato, dovrà quindi essere utilizzato per protocollare in SINAWEB tre domande FSBA distinte con tre ticket INPS diversi: una domanda per aprile 2023, una domanda per maggio 2023, una domanda per giugno 2023.
Vi ricordiamo inoltre che soltanto le pratiche FSBA di febbraio 2023 che saranno state rendicontate entro il 25 marzo 2023 rientreranno nei prossimi pagamenti del Fondo, che saranno effettuati mercoledì 29 marzo 2023.
Le pratiche AIS prevedono un termine massimo di 90 giorni entro cui rendicontare: trascorso tale termine senza che la pratica FSBA sia stata rendicontata, la stessa decade e viene respinta in via definitiva.
Ad oggi le domande di ACIGS (la cassa integrazione "straordinaria") non possono invece essere ancora presentate.