(31/05/2024) Mercoledì 29 maggio 2024 il Fondo nazionale FSBA ha effettuato i pagamenti della cassa integrazione AIS relativa ad aprile 2024.
In Toscana i pagamenti hanno riguardato 2.429 lavoratori per un importo lordo complessivo pari ad oltre 919mila euro, che salgono a più di 1 milione e 378mila euro includendo il costo dei contributi pensionistici, la cosiddetta “contribuzione correlata”.
Ad essere andate in pagamento sono state le pratiche FSBA regolari rendicontate entro il 25 maggio 2024.
I prossimi pagamenti avverranno venerdì 28 maggio 2024 e riguarderanno le pratiche regolari rendicontate entro il 25 giugno 2024.
Il trend delle domande mensili di cassa integrazione FSBA nel frattempo resta alto ma per la prima volta accenna a decrescere in Toscana: alla data del 31 maggio 2024, le domande valide per novembre 2023 erano state 673, quelle per dicembre 696, per poi passare alle 673 per gennaio 2024, alle 705 relative a febbraio 2024, alle 686 per marzo 2024, alle 577 per aprile 2024, alle 502 per maggio 2024.
Ricordiamo che i bonifici bancari vengono effettuati da FSBA sul conto corrente delle aziende richiedenti. Le aziende sono tenute ad inserire nella prima busta paga utile del lavoratore gli importi lordi ricevuti, assoggettandoli soltanto ad Irpef.
I dettagli delle cifre spettanti a ciascun avente diritto sono visibili dentro ogni dettaglio pratica in SINAWEB, cliccando sul pulsante Pagamenti e quindi su Dettaglio Dipendenti.
Le pratiche AIS prevedono un termine massimo di 90 giorni entro cui rendicontare: trascorso tale termine senza che la pratica FSBA sia stata rendicontata, la stessa decade e viene respinta in via definitiva.
IMPORTANTE! Ricordiamo che in data 28 marzo 2024 sono arrivate novità sostanziali dal Fondo nazionale FSBA, sia in termini di AIS (verbali soltanto mensili e soprattutto preventivi, protocollati in data antecedente alla sospensione) che in termini di ACIGS (l'anzianità lavorativa minima sale a 90 giorni).
Questi sono i link aggiornati alle nuove procedure:
Procedure operative FSBA - AIS e ACIGS
Procedure operativa FSBA - ACIGS
Riportiamo di seguito quanto pubblicato da FSBA:
In relazione alle procedure adottate per la gestione delle prestazioni AIS del 14/12/2022 e delle prestazioni ACIGS del 26/01/2024, il Consiglio Direttivo adotta le seguenti modifiche che hanno effetto a partire dalle domande protocollate a decorrere dal 1° maggio 2024.
AIS
1) Mensilizzazione degli accordi: gli accordi dovranno avere durata mensile uniformandosi alla durata delle domande. Fermo restando quanto previsto al successivo punto 2), nel periodo di transizione saranno ritenuti validi accordi trimestrali solo se sottoscritti entro il 30/04/2024.
2) Decorrenza prestazione solo dopo la protocollazione: a pena di esclusione, le domande devono essere presentate preventivamente rispetto al periodo di trattamento richiesto. Non saranno concesse deroghe in caso di tardiva protocollazione della domanda.
3) Caricamento in piattaforma del documento del legale rappresentante: al fine di verificare le dichiarazioni rese, sarà necessario caricare in piattaforma il documento del legale rappresentante ogni volta che si presenta una nuova domanda.
4) Comunicazione alle organizzazioni sindacali – omogeneizzazione con procedure ACIGS. L’impresa comunica per iscritto (tramite e-mail, PEC o raccomandata a mano) alle RSU/RSA (ove presenti) e ai delegati di bacino e/o alle rappresentanze territoriali dei sindacati dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale la volontà di ricorrere alla AIS.
5) Dati di bilancio anno fiscale antecedente alla presentazione della domanda (FATTURATO, UTILE, PAREGGIO, PERDITA, DEBITI VERSO FORNITORI)
In alternativa (vedasi faq FSBA del 23 aprile 2024), i dati economici possono essere sostituiti da una relazione tecnica che risponda in modo dettagliato ed esaustivo a tutte le seguenti domande: 1) Tipologia e caratteristiche attività; 2) Cause della sospensione o riduzione (si ricorda che per le prestazioni AIS le cause che hanno generato la richiesta di prestazione possono essere imputabili esclusivamente a situazioni temporanee esterne all'azienda, si ricorda altresì che sono vietati eventi ricorrenti e stagionalità); 3) Previsione di ripresa dell’attività. La relazione dovrà essere di almeno 2.500 caratteri spazi esclusi.
ACIGS
1) 90 giornate di anzianità lavorativa del dipendente: per poter essere posti in trattamento di sospensione o riduzione previsto dalle causali ACIGS, i dipendenti dovranno avere una anzianità lavorativa presso il datore di lavoro richiedente la prestazione di almeno 90 giorni.
2) Periodo di blocco delle domande in caso di interruzione anticipata. Qualora l’impresa comunicasse di aver ripreso l’attività produttiva prima della scadenza della domanda approvata, la stessa non potrà presentare ulteriori domande prima che sia decorso il termine di 60 giorni di calendario per la protocollazione, fermo restando i limiti e le decorrenze previsti dalle procedure ACIGS.