FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato) è la cassa integrazione dell'artigianato italiano. Le domande di cassa integrazione devono essere presentate sul sito nazionale SINAWEB.
Il Fondo è stato istituito dalle Parti Sociali Nazionali in attuazione dell'art. 3, comma 14, della Legge n. 92/2012 (Riforma Fornero) e dell'art. 27, del D.Lgs n. 148/2015.
Hanno diritto a FSBA tutte le aziende artigiane (CSC4), con l'esclusione di quelle appartenenti al settore edilizia.
E' l'INPS ad assegnare alle aziende artigiane rientranti in FSBA (vedasi il cassetto previdenziale) il necessario codice di autorizzazione 7B, che identifica FSBA e che è disciplinato dalla Circolare INPS n. 53/2019. Nel caso il codice 7B non risulti presente nel cassetto previdenziale, le aziende artigiane aventi diritto dovranno richiederne l'attribuzione all'INPS.
Su specifica richiesta il codice 7B viene assegnato dall'INPS anche alle cosiddette aziende di sistema, cioè alle aziende direttamente legate alle Parti Sociali che hanno costituito FSBA. In tal caso anch'esse, pur se non artigiane, hanno diritto a FSBA.
Non è consentita la presentazione di domande FSBA da parte di aziende prive del codice di autorizzazione 7B.
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ANNO 2024 (domande di tipo AIS e ACIGS)
Per tutte le domande FSBA, sia di tipo AIS che di tipo ACIGS, è necessario un ticket INPS di tipo "Assegno Ordinario FSBA" anno 2024. Il codice evento da indicare in Uniemens nei giorni di cassa integrazione FSBA è AOA. Ogni domanda FSBA deve avere il proprio ticket INPS univoco, specifico per quella sola domanda.
IMPORTANTE: hanno diritto a FSBA anche i lavoranti a domicilio. E' pertanto necessario versare il contributo EBNA anche per i lavoranti a domicilio.
N.B.: contrariamente a quanto inizialmente indicato dal Fondo, la FIRMA DEI DIPENDENTI sui verbali di accordo sindacale è FACOLTATIVA. Tale firma NON E' dunque OBBLIGATORIA in Toscana.
L'unico verbale valido è quello generato da SINAWEB: non sono validi altri "format" personalizzati, di nessun tipo. Non sono inoltre consentite correzioni a penna del verbale di SINAWEB (ad esempio per cambiare le date o il numero dipendenti interessati o quant'altro).
Ogni protocollo FSBA deve avere il proprio specifico verbale ed il proprio ticket. Se l'azienda per esempio nell'anno presenta 10 domande FSBA, dovrà avere 10 ticket INPS diversi.
Il verbale deve essere firmato dall'azienda (titolare o legale rappresentante) e da almeno un sindacalista di CGIL, CISL o UIL; devono essere riportati per esteso e ben leggibili il NOME ed il COGNOME di chi firma l'accordo, per l'azienda e per il sindacato. Il sindacato di appartenenza di chi firma il verbale deve essere chiaramente specificato.
Le domande FSBA possono andare in pagamento soltanto se l’azienda ha la regolarità contributiva. Tale regolarità è verificata dalla competenza gennaio 2019 compresa in avanti. Le aziende non regolari possono aderire alla sanatoria agevolata FSBA.
In data 14 dicembre 2022 il Fondo nazionale FSBA ha approvato il Regolamento della cassa integrazione FSBA, che ha decorrenza dall'1 gennaio 2023 e che è stato aggiornato l'11 settembre 2024. In data 26 gennaio 2023 il Consiglio Direttivo del Fondo nazionale ha poi approvato le nuove Procedure operative, che sono state pubblicate lunedì 30 gennaio 2023 e che hanno poi conosciuto vari aggiornamenti. Sempre il 30 gennaio 2023 è stato pubblicato da FSBA anche il Manuale SINAWEB, poi più volte aggiornato. Vi consigliamo di leggere attentamente anche le nuove FAQ pubblicate da FSBA nel suo sito.
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Domande di tipo ACIGS (cassa integrazione straordinaria - esclusivamente per aziende che occupano mediamente più di 15 dipendenti)
Il sito nazionale SINAWEB consente la predisposizione degli accordi ACIGS a partire dal giorno 1 febbraio 2024. L'anzianità aziendale minima richiesta per il lavoratore è di 90 giorni.
Vi invitiamo a prendere visione delle regole e delle procedure dell'ACIGS.
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Domande di tipo AIS - Assegno di Integrazione Salariale (cassa integrazione ordinaria)
ATTENZIONE! A partire dall'1 maggio 2024, le domande AIS ed i verbali AIS devono essere esclusivamente MENSILI e PREVENTIVI: la PROTOCOLLAZIONE di una domanda di AIS deve avvenire PRIMA dell'inizio della sospensione, pena la perdita di giorni di cassa integrazione. L'anzianità aziendale minima richiesta per il lavoratore è di 30 giorni.
Queste sono le novità deliberate sull'AIS dal Fondo nazionale FSBA in data 27 marzo 2024:
1) Mensilizzazione degli accordi: gli accordi dovranno avere durata mensile uniformandosi alla durata delle domande. Fermo restando quanto previsto al successivo punto 2), nel periodo di transizione saranno ritenuti validi accordi trimestrali solo se sottoscritti entro il 30/04/2024.
2) Decorrenza prestazione solo dopo la protocollazione: a pena di esclusione, le domande devono essere presentate preventivamente rispetto al periodo di trattamento richiesto. Non saranno concesse deroghe in caso di tardiva protocollazione della domanda.
3) Caricamento in piattaforma del documento del legale rappresentante: al fine di verificare le dichiarazioni rese, sarà necessario caricare in piattaforma il documento del legale rappresentante ogni volta che si presenta una nuova domanda.
4) Comunicazione alle organizzazioni sindacali – omogeneizzazione con procedure ACIGS. L’impresa comunica per iscritto (tramite e-mail, PEC o raccomandata a mano) alle RSU/RSA (ove presenti) e ai delegati di bacino e/o alle rappresentanze territoriali dei sindacati dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale la volontà di ricorrere alla AIS.
5) Dati di bilancio anno fiscale antecedente alla presentazione della domanda (FATTURATO, UTILE, PAREGGIO, PERDITA, DEBITI VERSO FORNITORI)
In alternativa (vedasi faq FSBA del 23 aprile 2024), i dati economici possono essere sostituiti da una relazione tecnica che risponda in modo dettagliato ed esaustivo a tutte le seguenti domande: 1) Tipologia e caratteristiche attività; 2) Cause della sospensione o riduzione (si ricorda che per le prestazioni AIS le cause che hanno generato la richiesta di prestazione possono essere imputabili esclusivamente a situazioni temporanee esterne all'azienda, si ricorda altresì che sono vietati eventi ricorrenti e stagionalità); 3) Previsione di ripresa dell’attività. La relazione dovrà essere di almeno 2.500 caratteri spazi esclusi.
Fino al 30 aprile 2024 restano transitoriamente in vigore le regole e le procedure FSBA precedenti.
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L'AIS: alcune indicazioni operative (non valide per l'ACIGS)
Non variano le regole di utilizzo che sono in vigore sin dal 2016: le settimane sono calcolate in giorni lavorativi effettivi, per cui se l'azienda lavora ad esempio dal lunedì al venerdì, le 26 settimane si "traducono" in 130 giornate lavorative massime pagabili da FSBA nell'ambito del biennio mobile.
A "scalare" dal conteggio sono soltanto le giornate di effettivo utilizzo di FSBA, così come rendicontate in SINAWEB ed indicate in Uniemens. Se ad esempio l'azienda fa domanda per 30 giorni ma poi ne rendiconta soltanto 2 di effettiva cassa integrazione, dal conteggio delle giornate massime disponibili vengono scalati soltanto 2 giorni, non 30.
Contatore aziendale: ogni giorno in cui l'azienda utilizza la cassa integrazione (non importa se per un solo lavoratore, per una parte dei dipendenti o per tutto il personale) fa scalare una giornata dal totale di quelle massime disponibili per tutta l'azienda. Le giornate massime disponibili nel biennio mobile sono cioè "a singola azienda", non "a singolo dipendente".
Biennio mobile: si tratta di un periodo di due anni che parte dal primo giorno del 2023 in cui l'azienda ha utilizzato la cassa integrazione FSBA. Se ad esempio il primo giorno di FSBA rendicontato dall'azienda nell'anno in corso è stato il 2 giugno 2024, il biennio mobile dell'azienda andrà a scadere il 2 giugno 2026. Ai fini del conteggio non rilevano i giorni di cassa integrazione eventualmente fruiti fino alla data del 31 dicembre 2022 compreso: il contatore nel 2023 è ripartito da zero per tutti.
Codice evento: quello da indicare negli Uniemens è AOA.
Rendicontazione: una mensilità di cassa integrazione deve essere rendicontata in SINAWEB entro il giorno 25 del mese successivo. Per rendicontare occorre inserire manualmente nel calendario tutti i dati richiesti (retribuzione teorica mensile, percentuale di part time, singole ore di cassa integrazione fatte nei singoli giorni); fatto ciò, per salvare i dati l'utente deve cliccare su Invia Rendicontazione. Per i lavoratori a tempo pieno la percentuale di part time da indicare nel calendario di rendicontazione è 100: sembra che nel calendario ci sia già scritto 100, ma non è così. La rendicontazione nel calendario in SINAWEB deve rispecchiare al 100% quanto viene indicato nell'Uniemens inviati all'INPS: occorrono ticket INPS giusto, codice evento AOA, numero di ore di cassa integrazione giuste nei giorni giusti per i dipendenti giusti.
Pagamento della cassa integrazione: il Fondo nazionale FSBA effettua i pagamenti della cassa integrazione una volta al mese, il giorno 29 di ogni mese. Il pagamento avviene sul conto corrente dell'azienda. L'azienda è tenuta ad inserire nella prima busta paga utile del lavoratore gli importi lordi ricevuti da FSBA, assoggettandoli soltanto a trattenute fiscali. Possono andare in pagamento soltanto le pratiche FSBA validamente protocollate e rendicontate, presentate da aziende con versamenti regolari.
I dettagli delle cifre spettanti a ciascun avente diritto sono visibili dentro ogni dettaglio pratica in SINAWEB, cliccando sul pulsante Pagamenti e quindi su Dettaglio Dipendenti.
Termine ultimo di rendicontazione. Le pratiche AIS prevedono un termine massimo di 90 giorni entro cui rendicontare: trascorso tale termine senza che la pratica FSBA sia stata rendicontata, la stessa decade e viene respinta in via definitiva.
Massimale: per tutto il 2024 il massimale mensile lordo è pari ad euro 1.392,89.
Anticipo da parte dell'azienda: tale possibilità non è normata dal Regolamento di FSBA ed è quindi lasciata totalmente all'eventuale accordo delle parti: in FSBA non vi è né obbligo di anticipo, né un divieto in tal senso. Nel caso l’azienda decida di anticipare l'erogazione FSBA ai lavoratori, si consiglia di anticipare una cifra lievemente inferiore a quella che ci si attende di ricevere da parte del Fondo nazionale, in modo da ridurre al minimo il rischio di dover poi fare conguagli in negativo nei confronti dei lavoratori.
Algoritmo di calcolo di FSBA nel 2024:
PagaOrariaMassimale=(MassimaleFSBA*PerctPartTime)/(173*PerctPartTime/100)
PagaOrariaDipendente=(RetribuzioneTeorica/(173*PerctPartTime/100))*PerctImportoRimborsabile
Importo=se(PagaOrariaMassimale>PagaOrariaDipendente;PagaOrariaDipendente*OreAssenza;PagaOrariaMassimale*OreAssenza)
Importo=se(Importo > 1,392.89 ; 1,392.89 ; Importo)
Contributo aggiuntivo: nel 2024 non viene richiesto alcun contributo aggiuntivo alle aziende che si avvalgono della cassa integrazione FSBA di tipo AIS.
Nella cassa integrazione FSBA è il Fondo nazionale a pagare direttamente all'INPS i contributi pensionistici, che in questa specifica procedura sono denominati "contribuzione correlata" e che sono disciplinati dalla Circolare INPS n. 53/2019. Tale pagamento è però possibile per FSBA soltanto se non vi sono anomalie negli Uniemens, i quali devono sempre rispecchiare al 100% la pratica FSBA protocollata in SINAWEB e quanto validamente rendicontato nei calendari di rendicontazione di ogni mese.
I contributi pensionistici in FSBA sono pieni in quanto "reali" e non figurativi.
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AIS: REGOLE IN VIGORE SOLTANTO FINO AL 30 APRILE 2024
A partire dal mese di marzo 2023 è effettiva la "regola dei 15 giorni".
Ciò significa che la protocollazione della domanda FSBA deve obbligatoriamente avvenire entro il quindicesimo giorno di calendario rispetto alla data di inizio della domanda. Una domanda FSBA con inizio 1 gennaio 2024, ad esempio, dovrà essere protocollata entro e non oltre il 15 gennaio 2024, altrimenti SINAWEB bloccherà la protocollazione e per ottenere una domanda valida sarà necessario modificare la data di inizio della domanda, perdendo così irrimediabilmente dei giorni di cassa integrazione.
Ricordiamo che il verbale può avere validità da 1 a 3 mesi ma che la domanda di AIS è di durata sempre e soltanto mensile. Quindi, se impostate un verbale di 3 mesi, lo userete per protocollare 3 diverse domande FSBA, una per ogni mese, ognuna con il suo ticket INPS specifico. Riassumendo l'ipotesi appena esposta: un verbale di 3 mesi, tre domande diverse di AIS, tre ticket INPS diversi.